Di seguito, una raccolta di risposte utili per la ripartenza in sicurezza dell’attività sportiva.

Perché il CSI Padova promuove i Campionati solo per alcune categorie?

Come indicato nel DPCM del 14/01/2021, art. 1 comma 10) lettera e), gli Enti di Promozione Sportiva, tra cui il CSI, possono organizzare e promuovere esclusivamente i campionati riconosciuti e certificati di preminente interesse nazionale con provvedimento ufficiale del CONI. I campionati previsti sono riservati solo ad atleti tesserati ed in possesso di certificazione medica agonistica.

Ad oggi NON è consentita l’attività a tutte quelle categorie che non rientrano nella classificazione sopracitata e pubblicata dal CONI.

Elenco dei campionati promossi dal CSI Padova

Quali sono i limiti di età per l’obbligatorietà del CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO?

I livelli di accesso alla certificazione medica AGONISTICA sono differenti, secondo quanto validato dalla FMSI – Federazioni Medici Sportivi Italiani:

CALCIO: 12 anni
Annualità sportiva: la certificazione medico agonistica deve essere presentata a partire dal giorno di inizio dell’anno sportivo della disciplina che si intende praticare anche se precedente alla data di compimento dell’età minima (l’età minima dovrà comunque essere compiuta all’interno dell’anno sportivo).
Nella stagione sportiva in corso i nati nel 2010 sono sempre esclusi. I nati nel 2009 sono inclusi se compiono il 12° anno di età entro il 30/06/2021

PALLACANESTRO: 11 anni
Annualità solare: La certificazione medico agonistica deve essere presentata a partire dal 1° gennaio dell’anno di compimento dell’età minima prevista.
Nella stagione sportiva in corso i nati nel 2011 e 2012 sono sempre esclusi. I nati nel 2010 sono inclusi poiché compiono l’11° anno nel 2021

PALLAVOLO: 10 anni
Annualità solare: La certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal 1 gennaio dell’anno di compimento dell’età minima prevista.
Nella stagione sportiva in corso le atlete nate nel 2012 sempre escluse. Le atlete nate nel 2011 sono incluse poiché compiono il 10° anno nel 2021

I criteri che determinano l’età minima di accesso all’ attività agonistica sopraindicati fanno riferimento alla tabella emanata dal CONI e ufficializzata dal Ministero della Salute il 2 luglio 2018 (prot. 006203-P-02/07/2018).

Se gli allenamenti dovessero terminare oltre l’orario del coprifuoco, ad oggi previsto da DPCM alle ore 22.00, è possibile circolare?

Riportiamo integralmente la FAQ. n°26 del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22:00?

Si, è possibile è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa.

Per questi casi è necessario essere in possesso di regolare autodichiarazione per gli spostamenti pubblicata dal Governo

È consentito l’utilizzo degli spogliatoi durante gli allenamenti?

Solo alle categorie riconosciute di preminente interesse nazionale è consentito l’utilizzo degli spogliatoi, sempre nel rispetto delle prescrizioni del protocollo.
Riportiamo, per maggior chiarezza, la FAQ n° 8 del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Qual è il numero massimo di persone che possono accedere negli spogliatoi?

Gli spogliatoi possono essere utilizzati esclusivamente dagli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale, con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP). Tali competizioni e i relativi allenamenti sono infatti consentiti all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
In forza di ciò, per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi. Per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio bisogna prevedere uno spazio minimo di 12 mq per persona. Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all’entrata dello spogliatoio.
È vietato l’uso di applicativi comuni, quali asciuga capelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa. In queste aree deve essere comunque assicurato il distanziamento.
È inibito l’accesso agli spogliatoi a persone diverse dagli atleti specificati sopra, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per atleti minorenni o non completamente autosufficienti.

Cosa fare in caso di positività di un atleta?

In caso di positività acclarata occorre sempre osservare quanto prescritto dalle linee guida che riportano le modalità di svolgimento degli allenamenti degli sport di squadra pubblicate dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

L’atleta/praticante Covid+ deve comunicare immediatamente al gestore dell’impianto/legale rappresentante il suo stato.
Il gestore dell’impianto/legale rappresentante è tenuto a verificare immediatamente i contatti tra atleta/praticante Covid+ e altri utenti a mezzo del registro degli atleti/praticanti. Il gestore dell’impianto/legale rappresentante è tenuto ad informare immediatamente tutti gli utenti interessati di un caso di Covid+.
Tutti gli utenti interessati dal caso di Covid+ sono tenuti a rivolgersi immediatamente al proprio medico di medicina generale o alla ASL di competenza, al fine della definizione del periodo di quarantena (paziente positivo alla ricerca del virus SARS-CoV-2) ai sensi dell’art. 1 co. 7 del DL 16/05/2020, n. 33 o del periodo di quarantena fiduciaria (contatto stretto di paziente positivo alla ricerca del virus SARS-CoV-2, ai sensi dell’art. 1 co. 7 del DL 16/05/2020, n. 33.

Quindi in caso di positività acclarata, il Presidente dell’associazione sportiva dovrà, per tramite del modulo di autocertificazione ritirato rigorosamente ad ogni allenamento e/o gara, ricostruire la cerchia dei contatti dei precedenti 14 giorni ed avvisare gli atleti o coloro che esercitano potestà in caso di minori del caso di positività riscontrato all’interno del gruppo squadra.

I singoli atleti o per tramite di coloro che esercitano potestà dovranno immediatamente rivolgersi al proprio MMG che stabilirà eventuali prescrizioni.
La società non ha ovviamente la possibilità di disporre “quarantene o isolamenti fiduciari o prescrizioni di eventuali test molecolari”.
Ogni MMG stabilirà quale sarà il percorso da seguire e potrebbero anche verificarsi casi di indicazioni differenti da parte di MMG differenti.

Un atleta che ha contratto il covid-19 per riprendere l’attività deve ottenere il certificato “Return to play”. Qual è il percorso per il rilascio dell’autorizzazione al ritorno alla pratica sportiva?

L’atleta, agonista, positivo dovrà dichiarare alla società sportiva il suo pregresso stato di positività tramite il modulo di autocertificazione. Il modello deve essere compilato e firmato dal dichiarante ad ogni accesso al centro sportivo cura del dichiarante. La società sportiva è tenuta a conservare la dichiarazione per 14 giorni.

Nel modulo aggiornato, l’atleta che ha contratto il covid-19, dovrà certificare la precedente positività attraverso la scelta della seguente opzione:
“Di aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19, di essere guarito e di essere in possesso di relativa documentazione medica ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida del18 maggio 2020 “Modalità di svolgimento degli allenamenti degli sport di squadra” emanate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Art. 1 lettera e)”

La società sportiva, attraverso il modulo di autocertificazione sarà ufficialmente a conoscenza della pregressa effettiva positività e potrà riammettere l’atleta solo dopo aver ricevuto il regolare certificato abilitante definito dalla FMSI “Return to Play”.

Per conseguire il certificato “Return to Play” è necessario presentare l’apposito modulo denominato “Allegato B” (incluso nel comunicato della FMSI), trascorsi 30 giorni dall’avvenuta guarigione completa, ad ulteriore valutazione clinica, come da protocollo, con lo stesso Specialista in Medicina dello Sport che ha rilasciato l’idoneità.
Per questi atleti non sarà quindi rilasciata una nuova certificazione per attività agonistica, ma verrà effettuata una valutazione medico sportiva, con una serie di accertamenti a seconda del quadro clinico relativo all’infezione pregressa, a seguito della quale potranno ottenere l’attestazione di “Return to play”, mantenendo la stessa certificazione agonistica in loro possesso.

Gli atleti già risultati positivi, e che debbano sottoporsi a prima visita o al rinnovo per naturale scadenza della certificazione per attività sportiva agonistica, potranno effettuarla esclusivamente trascorsi 30 giorni dall’avvenuta guarigione completa (da comprovarsi tramite tampone negativo), seguiranno la normale procedura amministrativa prevista per la certificazione per lo sport praticato, e dovranno sottoporsi ad ulteriori accertamenti, previsti dallo stesso protocollo, secondo il quadro clinico relativo alla pregressa infezione.

Sarà il medico valutatore a classificare l’atleta secondo quanto previsto dal protocollo, in categoria A1, A2 o A3. Sulla base di tale classificazione verrà predisposta la visita correlata dagli esami specifici previsti.

Protocollo della FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana)

In quali casi è possibile allenarsi? E in quale modalità?

Gli atleti tesserati in favore di un’associazione, società o gruppo sportivo regolarmente iscritti ad una squadra di un campionato riconosciuto dal CONI di preminente interesse nazionale, possono svolgere attività di allenamento “tradizionale ed ordinaria” all’interno di ogni impianto sportivo a porte chiuse nel rispetto dei protocolli sanitari emanati dal CSI.

Tale possibilità vige per ogni categoria di ogni disciplina sportiva che ha ottenuto questo riconoscimento e per gli atleti AGONISTI, ossia in possesso di regolare certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Tale possibilità è concessa in qualsiasi classificazione di zona di rischio, rossa, arancione e gialla.

Per gli atleti tesserati e iscritti a campionati non riconosciuti di preminente interesse nazionale e/o non in possesso di certificazione medica agonistica è concessa la possibilità di allenamento in forma individuale nel rispetto dei seguenti requisiti:

  • Individuale e distanziata
  • All’aperto
  • Anche all’interno dei centri sportivi purché a porte chiuse
  • Divieto di utilizzo spogliatoi
  • Rispetto dei protocolli sanitari CSI

Quest’ultima tipologia di attività è concessa esclusivamente nelle c.d. zone di rischio gialla e arancione con espresso divieto nella c.d. zona rossa.

In caso di controllo quali sono i documenti necessari per certificare la regolarità dell’attività?

In caso di controllo da parte degli enti autorizzati è necessario presentare la seguente documentazione:

  • Tesseramento degli atleti
  • Certificazione di idoneità AGONISTICA degli atleti
  • Attestato di iscrizione ai campionati del CSI, disponibile a seguito dell’iscrizione ai campionati promossi nell’area riservata portale di tesseramento

I campionati di preminente interesse nazionale promossi dal CSI Padova si possono svolgere sempre?

L’art. 3, comma 4) lettera d), del DPCM emanato il 14/01/2021, prevede la possibilità di disputare gare di preminente interesse nazionale nelle c. d. zone di rischio gialla e arancione. Sono sospese le competizioni solo nella c. d. zona rossa.

Quali sono le attività consentite nelle c.d. zone di rischio gialla, arancione e rossa?

Gli allenamenti delle squadre iscritte a campionati di preminente interesse nazionale sono sempre consentiti.

Le gare dei campionati di preminente interesse nazionale sono consentite in zona gialla e arancione, sono sospese in zona rossa.

Gli allenamenti delle squadre non iscritte a campionati di preminente interesse nazionale e/o di atleti non in possesso di certificazione medica agonistica sono consentiti, in forma individuale, in zona gialla e arancione. Sono sospesi in zona rossa.

Le gare di campionati di non interesse nazionale sono sempre vietati, in zona gialla, arancione o rossa.

È possibile inserire dei fuori quota nelle categorie promosse dal CSI Padova?

La certificazione rilasciata dal CONI per i campionati riconosciuti di preminente interesse nazionale vieta la possibilità di derogare alle annate previste per ciascuna categoria.

Per ulteriori richieste di chiarimento e/o informazioni scrivere a: info@csipadova.it